Art. 6.
(Ufficiali ed agenti della polizia tributaria).

      1. Sono ufficiali di polizia tributaria i dirigenti, i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della polizia tributaria e il personale al quale l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.
      2. Sono agenti di polizia tributaria gli assistenti e gli agenti del Corpo della polizia tributaria ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della polizia tributaria riconosce tale qualità.
      3. Per le qualifiche di ufficiale e di agente della polizia tributaria non espressamente previste dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.